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Statuto in formato lettura diretta - UTE Acquaviva delle Fonti

Anno Accadenico 2023/24
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Statuto in formato lettura diretta

Documenti
 STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
 
"UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ – Centro Studi e Ricerca di ACQUAVIVA DELLE FONTI  - APS"
 
 
 
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE -  SEDE - DURATA
Art. 1. – E’ costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), l'associazione di promozione sociale (APS) - Ente del Terzo Settore – denominata “Università della Terza Età – Centro Studi e Ricerca di Acquaviva delle Fonti - APS” (d'ora in avanti denominata "Associazione").
L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.
L’associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.
L'Associazione è l’espressione libera, democratica, partecipata, apartitica, aconfessionale, coesa e condivisa di tutte le persone che si riconoscono e si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. - L'Associazione ha sede nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Arcivescovo Giacomo Palombella n. 1 presso la Scuola Secondaria di 1° Grado “Giovanni XXIII”. Oltre la sede istituzionale, l’Associazione prevede l’istituzione di sedi secondarie, dipartimenti, istituti, dipendenze, filiali, uffici, rappresentanze, ovunque lo ritenga opportuno e secondo quanto stabilito collegialmente.
Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune e l'istituzione di dipartimenti, dipendenze, filiali, uffici e rappresentanze potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. Il trasferimento della sede legale in altra città e la istituzione di sedi secondarie dovranno essere disposti con delibera dell'Assemblea dei soci e dovranno essere comunicati dal rappresentante legale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta istituito.

FINALITÀ E ATTIVITÀ
Art. 3. - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5) del Codice del Terzo Settore:
a)      educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b)     interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
c)      interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
d)     ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
e)      organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
f)      organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
g)     formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
h)     promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
i)     promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ed in particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:
  • contribuire alla promozione culturale e sociale della persona adulta mediante l'attivazione di corsi su specifici argomenti;
  • favorire la partecipazione della persona adulta - anziana nella vita socioculturale della comunità di residenza mediante la realizzazione di apposite iniziative;
  • operare un confronto tra le culture delle precedenti generazioni e di quelle attuali allo scopo di contribuire alla crescita culturale e sociale dei gruppi associati e alla trasmissione tra le generazioni;
  • ricercare e stringere rapporti di collaborazione con altre associazioni, enti ed istituti, aventi gli stessi fini, promuovendo iniziative comuni. Può federarsi, su decisione del Consiglio Direttivo, con organismi analoghi, mantenendo però la propria individualità ed autonomia organizzativa ed amministrativa;
  • valorizzare e potenziare la cultura e l'identità del territorio, ponendo al centro dei propri interessi lo studio, la ricerca, il dibattito, l’aggiornamento culturale in genere;
  • porsi come punto di riferimento per quanti vogliano intraprendere iniziative culturali di qualsiasi genere che abbiano come scopo la tutela, la valorizzazione e la promozione dell’ambiente e dell’ecologia;
  • promuovere studi, elaborati ed eventi di natura umanistica, pedagogica e culturali, ponendo particolare attenzione al rispetto dell’ambiente e del territorio;
  • promuovere e diffondere la cultura delle scienze e dell’ecologia con appropriati mezzi divulgativi; promuovere l'impresa come incubatore di nuove idee e crescita culturale e scientifica;
  • tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale, nonché le tradizioni e i prodotti tipici locali, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e/o di interesse locale;
  • allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, anche tramite corsi di formazione professionale e di aggiornamento;
  • avorire la ricerca scientifica di particolare interesse culturale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia; favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche scientifiche e socio-culturali;
  • favorire assistenza, tutela e informazione sociale;
  • favorire l'integrazione e la collaborazione con Istituzioni, Servizi ed Enti pubblici e privati che operino nel settore;
  • promuovere rapporti in Italia ed all’estero con Enti, associazioni e movimenti culturali;
  • sostenere e favorire il percorso e lo sviluppo formativo e cognitivo della collettività, con le consequenziali positive ripercussioni nel processo di sviluppo dell’intero territorio.                     
Tali attività vengono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

Art. 4. – L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:
  • attività di educazione e informazione, di      promozione sociale che incida sul territorio e diretta a soddisfare      bisogni sociali, culturali, formativi e anche lavorativi;
  • organizzazione di corsi annuali, biennali e      triennali, laboratori e attività collaterali oltre progetti tendenti a:
a)   Promuovere iniziative di qualsiasi genere nei campi della cultura, delle arti, del turismo, dello sport, delle attività sociali, produttive ed economiche anche attraverso studi, ricerche, pubblicazioni e mediante organizzazione di laboratori attrezzati;
b)   Promuovere iniziative che siano di stimolo per gli organismi pubblici allo scopo di dare attuazione concreta alle vigenti leggi in materia di iniziative sociali e culturali;
c)   Promuovere qualsiasi azione legittima che abbia come scopo il miglioramento della qualità della vita e la valorizzazione delle risorse storico - culturali, naturali - ambientali e folcloristiche del territorio;
d)   Promuovere attività culturali e socioculturali per abbattere le barriere tra adulti e giovani;
  • Attività di sostegno e aiuto a favore dei soggetti svantaggiati.

Art. 5. – Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. – Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

SOCI
Art. 7. – Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che ne facciano richiesta, ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale determinata di anno in anno dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8. – La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del socio è annotata nel libro soci.
I soci si distinguono in: FONDATORI, ORDINARI, ONORARI E VOLONTARI
  1. Soci fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, sottoscrivendo il relativo atto. Essi sono tenuti a versare la quota associativa annuale.
  2. Soci ordinari sono quelli che partecipano alle attività dell’Associazione. Possono diventare Soci ordinari tutti coloro i quali abbiano compiuto il 40° anno di età. Non sono richiesti titoli di studio. La nomina a Socio ordinario avviene su domanda dell’interessato. Essi sono tenuti a versare la quota associativa  annuale.
  3. Soci onorari sono coloro i quali hanno reso servigi di particolare utilità ed importanza per la vita dell’Associazione. La nomina a Socio onorario avviene con delibera dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e pertanto non sono elettori e non sono eleggibili.
  4. Soci volontari sono i soci che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I Soci volontari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e pertanto non sono elettori e non sono eleggibili.

Art. 9. - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art. 10. – Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
I Soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I soci onorari e i soci volontari hanno diritto di voto e sono eleggibili solo se, in deroga a quanto  stabilito nell’art.8 punto 3 e 4, abbiano liberamente provveduto al versamento della quota associativa annuale.
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
Art. 11. – La qualità di socio si perde:
  a) per decesso;
  b) per morosità: previo invito al pagamento della quota associativa da parte del Consiglio Direttivo;  
c) per dimissioni: chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha decorrenza immediata. Il socio non ha diritto al rimborso della quota sociale versata per l’anno in corso;
d) per incompatibilità: i soci non possono rivestire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel caso in cui ricoprano la carica di componente del Parlamento Europeo o del Parlamento italiano o del Consiglio Regionale Pugliese o della Provincia di Bari o del Comune di Acquaviva delle Fonti, e cariche direttive in altre associazioni. L’Assunzione di una di tali cariche comporta l’automatica decadenza della carica rivestita nell’Associazione. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, previo esercizio del diritto di opzione da parte dell’interessato.  È fatto divieto ai soci, a qualsiasi categoria appartengano, di esercitare, direttamente o indirettamente, all’interno dell’Associazione attività di propaganda elettorale in favore di singoli candidati, partiti o movimenti politici;
e) per esclusione: perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.
 
VOLONTARI
Art. 12. - Sono volontari i soci che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
 
SOSTENITORI
Art. 13. – Possono, altresì, essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.
 
LAVORATORI
Art. 14. - L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati, come disposto dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
 
ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE
Art. 15. - Sono organi dell’Associazione:
a)      l’Assemblea dei Soci;
b)     il Consiglio Direttivo;
c)     l’Organo di controllo, laddove eletto;
d)     il Revisore dei conti, laddove eletto.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
 
ASSEMBLEA
Art. 16. - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
Ciascun associato ha diritto di voto in assemblea purché sia iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un voto.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.  A ciascun associato possono essere conferite massimo 3 (tre) deleghe.
L’assemblea è presieduta di norma dal Presidente oppure elegge di volta in volta il Presidente della seduta.
L’assemblea è convocata:
  • almeno una volta l'anno;
  • entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
  • ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
  • quando ne è fatta richiesta, con motivazione scritta, da almeno un decimo degli associati.
  • in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
 
Art. 17. - L’Assemblea è convocata, almeno 10 giorni prima del giorno previsto, mediante l’invio di comunicazione scritta, all’indirizzo risultante dal libro dei soci, con mezzo che dia idoneo riscontro della ricezione (lettera raccomandata o a mano, e-mail oppure con altri mezzi tecnologici). L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea. .
È possibile l’intervento all’Assemblea in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che chi presiede la seduta possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti e sia consentito agli stessi di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
 
Art. 18. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
  • discute ed approva il bilancio;
  • approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • determina l’importo della quota sociale annuale, su proposta del Consiglio Direttivo;
  • procede alla elezione ed alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti;
  • procede, quando previsto, all’elezione e alla revoca dei membri dell’Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
  • delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b), c) e d) di cui all’art. 11;
  • delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
  • delibera, in seduta straordinaria, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
  • delibera, in seduta straordinaria, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
  • delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 
Art. 19. - L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega scritta; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ogni socio può rappresentare con delega scritta 3 (tre) soli altri soci.
È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, validamente costituita.
 
Art. 20. - Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 
Art. 21. - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Normalmente per le votazioni si procede, se non diversamente stabilito nella lettera di convocazione, per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
 
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22. - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti nelle votazioni indette dall’Assemblea Generale. Esso dura in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi come stabilito dall’art. 2382 del codice civile.
I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne, ove istituito, l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dal comma 6 dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se congiuntamente o disgiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 
Art. 23 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione, contenente l’ordine del giorno, è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale, email oppure con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione,  almeno 5 giorni prima della riunione. In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che chi presiede la seduta possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti e sia consentito agli stessi di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
 
Art. 24. - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci o di altri organi associativi. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
In particolare il Consiglio Direttivo:
    • elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente;
    • nomina il Tesoriere e il Segretario;
    • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
    • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
    • propone all’Assemblea l’ammontare della quota associativa annuale;
    • predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
    • individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
    • predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
    • predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
    • conferisce procure generali e speciali;
    • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
    • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
    • ratifica e/o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
    • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
    • delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
 
Art. 25. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se è venuta a mancare una delle cariche elette, si indice nuova votazione nell’ambito del Consiglio Direttivo per eleggere la carica mancante.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
 
PRESIDENTE
Art. 26 - Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente o da un consigliere designato dal Consiglio Direttivo.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
 
TESORIERE
Art. 27 – Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di redigere il bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Egli deve rendere periodicamente conto dell’attività svolta nei confronti del Presidente.
 
SEGRETARIO
Art. 28 – Il Segretario provvede, sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio, a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione.
Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente ai libri sociali. Inoltre cura l’archivio delle attività svolte dall’Associazione e la custodia di ogni convenzione stipulata dall’Associazione.
 
ORGANO DI CONTROLLO
Art. 29 – Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
 
REVISORE LEGALE DEI CONTI
Art. 30. - Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
 
PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Art. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
 
Art. 32 - Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a)      quote associative degli aderenti;
b)     contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c)      donazioni e lasciti testamentari;
d)     rimborsi derivanti da convenzioni;
e)      rendite patrimoniali;
f)      attività di raccolta fondi;
g)     entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
h)     ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
 
Art. 33 - Il patrimonio sociale è costituito da:
a)      beni immobili e mobili;
b)     azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
c)      donazioni, lasciti o successioni;
d)     altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
 
Art. 34 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 
LIBRI SOCIALI
Art. 35 - L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a)      libro degli associati;
b)     registro dei volontari;
c)      libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d)     libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
 
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
Art. 36 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.
Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.
 
BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE
Art. 37 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
 
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI
Art. 38 – Lo scioglimento dell’associazione viene deciso dall’assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall’art.20, comma 2 del presente statuto.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione, non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, o ai fini di utilità sociale, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
 
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Art. 39 - Resta inteso che le disposizioni del presente statuto, che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
 
NORMA FINALE
Art. 40 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e alle loro eventuali variazioni.
 
Statuto approvato in data 18.06.1999, modificato in data 27.09.2001, in data 18.02.2011 ed in data ………
Acquaviva delle Fonti,  
info@uteacquaviva.it segreteria@uteacquaviva.it
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